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Legge 11 aprile 1955, n. 379 · Legge 11 aprile 1955, n. 379 — Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 11 aprile 1955, n. 379 Art. 32

CAPO IV. Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

In KraftAmtlicher Text

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera b) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonche' quello della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni. La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennita' una volta tanto o della pensione, in nessun caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.