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Legge 11 aprile 1955, n. 288 · Legge 11 aprile 1955, n. 288 — Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio

Legge 11 aprile 1955, n. 288 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 340)) . L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.