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Legge 9 aprile 1955, n. 278 · Legge 9 aprile 1955, n. 278 — Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente

Legge 9 aprile 1955, n. 278 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell' art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , e successive modificazioni, e' stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.