Legge 9 aprile 1955, n. 278 Art. 2
L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell' art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , e successive modificazioni, e' stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Verweist auf
- Legge 9 aprile 1955, n. 278 Art. 44