Legge 26 marzo 1955, n. 173 Art. 13
Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere e per i finanziamenti previsti nella presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'esercizio 1954-55.
Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere e per i finanziamenti previsti nella presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'esercizio 1954-55.