Legge 26 marzo 1955, n. 172 Art. 3
Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974 . La relativa somma e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.