Legge 24 marzo 1955, n. 161 Art. 6
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.