Legge 24 marzo 1955, n. 161 Art. 3
Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115 , riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.