Legge 12 febbraio 1955, n. 82 Art. 1
E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1951. E', altresi', concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno 1954 al 15 settembre 1957.