Legge 12 febbraio 1955, n. 81 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.