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Legge 12 febbraio 1955, n. 79 · Legge 12 febbraio 1955, n. 79 — Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.)

Legge 12 febbraio 1955, n. 79 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.