Legge 12 febbraio 1955, n. 77 Art. 5
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.