Legge 12 febbraio 1955, n. 51 Art. 4
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.