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Legge 12 febbraio 1955, n. 51 · Legge 12 febbraio 1955, n. 51 — Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro

Legge 12 febbraio 1955, n. 51 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.