Legge 12 febbraio 1955, n. 47 Art. 7
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilira' i segni caratteristici dei nuovi titoli ai portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilira' i segni caratteristici dei nuovi titoli ai portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.