Legge 12 febbraio 1955, n. 47 Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 , viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva. E' abolita la riunione dei titoli in gruppi stabilita dall'ultimo comma dell' art. 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 .