Legge 12 febbraio 1955, n. 44 Art. 9
In favore del personale gia' in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 , si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 . L'onere relativo fa carico allo Stato.