Legge 2 febbraio 1955, n. 30 Art. 4
Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.
Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.