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Legge 24 dicembre 1954, n. 1273 · Legge 24 dicembre 1954, n. 1273 — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino

Legge 24 dicembre 1954, n. 1273 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria, ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.