Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Art. 3
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe. Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.