Legge 20 dicembre 1954, n. 1220 Art. 2
Alla spesa di cui al precedente art. 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si fara' fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente art. 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si fara' fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.