Legge 12 dicembre 1954, n. 1178 Art. 2
La liquidazione avra' luogo con le forme previste per la liquidazione delle Societa' per azioni in quanto applicabili. Il liquidatore avra' i poteri stabiliti dall' art. 2278 del Codice civile . Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.
Verweist auf
- Legge 12 dicembre 1954, n. 1178 Art. 2278