Legge 22 novembre 1954, n. 1168 Art. 8
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione. La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.