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Legge 22 novembre 1954, n. 1168 · Legge 22 novembre 1954, n. 1168 — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento)

Legge 22 novembre 1954, n. 1168 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione. La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.