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Legge 22 novembre 1954, n. 1168 · Legge 22 novembre 1954, n. 1168 — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento)

Legge 22 novembre 1954, n. 1168 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva. La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.