Legge 22 novembre 1954, n. 1168 Art. 4
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva. La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.