Legge 22 novembre 1954, n. 1168 Art. 2
La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444 , concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue: "Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici". Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.