Legge 22 novembre 1954, n. 1136 Art. 7
Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale: a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale; b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni agli assicurati; c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative; d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili; e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa; f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati; g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente. Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.