Legge 3 novembre 1954, n. 1085 Art. 5
Al posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465 , sono aggiunti per l'Universita' di Bari, quattro posti di assistente ordinario. Detti posti saranno ripartiti a norma dell' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , tra le Facolta' ed i corsi di cui al precedente art. 1.