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Legge 3 novembre 1954, n. 1085 · Legge 3 novembre 1954, n. 1085 — Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Universita' di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facolta' di magistero

Legge 3 novembre 1954, n. 1085 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facolta' di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Universita' di Bari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facolta' saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facolta' di medicina veterinaria.