Legge 3 novembre 1954, n. 1077 Art. 3
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56. All'onere relativo all'esercizio 1954-55 sara' fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente "acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.