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Legge 3 novembre 1954, n. 1042 · Legge 3 novembre 1954, n. 1042 — Fondo nazionale per il soccorso invernale

Legge 3 novembre 1954, n. 1042 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali. Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.