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Legge 30 ottobre 1954, n. 997 · Legge 30 ottobre 1954, n. 997 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955

Legge 30 ottobre 1954, n. 997 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1954-55, e seguenti spese: 1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni unite (U.N.E.S.C.O.); 2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica culturale delle Nazioni unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa; 3) lire 50.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero; 4) lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi; 5) lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero; 6) lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.