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Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 · Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 — Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'art. 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato silla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente art. 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.