Legge 20 ottobre 1954, n. 1033 Art. 3
Alla spesa inerente all'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55 ed i successivi verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo delle Universita'.