Legge 16 ottobre 1954, n. 1032 Art. 3
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540)) . Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonche' ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.