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Legge 23 agosto 1954, n. 867 · Legge 23 agosto 1954, n. 867 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955

Legge 23 agosto 1954, n. 867 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima del 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1954-55, nella misura dell'1,50 per cento.