Legge 23 agosto 1954, n. 866 Art. 6
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 11.500.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.