Legge 23 agosto 1954, n. 866 Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1954-1955, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.