Legge 9 agosto 1954, n. 654 Art. 6
All'onere relativo si provvedera' con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.
All'onere relativo si provvedera' con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.