Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 9 agosto 1954, n. 654 · Legge 9 agosto 1954, n. 654 — Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Legge 9 agosto 1954, n. 654 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le domande per la, liquidazione delle pensioni,: assegni o indennita' di guerra di cui all'art. 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente alla data di entrata in vigore della, presente legge ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.