Legge 9 agosto 1954, n. 654 Art. 2
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.