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Legge 9 agosto 1954, n. 654 · Legge 9 agosto 1954, n. 654 — Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Legge 9 agosto 1954, n. 654 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.