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Legge 9 agosto 1954, n. 652 · Legge 9 agosto 1954, n. 652 — Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45

Legge 9 agosto 1954, n. 652 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 , e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.