Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 9Spese ammesse al contributo
TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.
Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale - compresi i sussidi audiovisivi - degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.