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Legge 9 agosto 1954, n. 645 · Legge 9 agosto 1954, n. 645 — Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche' nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio

Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 7Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche

TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

In KraftAmtlicher Text

Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e' compreso fra i membri che, ai sensi dell' art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 , e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provveditore agli studi competente per territorio e' chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.