Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 2Stanziamento in bilancio
TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99. Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.