Legge 9 agosto 1954, n. 633 Art. 3
Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnera', entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.