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Legge 6 agosto 1954, n. 843 · Legge 6 agosto 1954, n. 843 — Modificazioni al decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova

Legge 6 agosto 1954, n. 843 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'art. 12 e' cosi' modificato: "L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati. L'autorizzazione e' richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco".