Legge 6 agosto 1954, n. 843 Art. 3
L'art. 3 e' cosi' modificato: "La sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei regime di punito franco e' riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze".
L'art. 3 e' cosi' modificato: "La sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei regime di punito franco e' riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze".