Legge 6 agosto 1954, n. 815 Art. 1
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , e' cosi' sostituita: "a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".
Verweist auf
- Legge 6 agosto 1954, n. 815 Art. 11