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Legge 1 agosto 1954, n. 814 · Legge 1 agosto 1954, n. 814 — Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

Legge 1 agosto 1954, n. 814 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.