Legge 31 luglio 1954, n. 630 Art. 4
Per l'esercizio finanziario 1954-55 la somma di cui all' art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.