Legge 31 luglio 1954, n. 612 Art. 8
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.