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Legge 31 luglio 1954, n. 609 · Legge 31 luglio 1954, n. 609 — Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali

Legge 31 luglio 1954, n. 609 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.